mercoledì 16 gennaio 2013

L'essenza dello Jus Cogens

In questi ultimi giorni mi torna prepotentemente alla mente un "termine" del diritto internazionale che ritengo dovrebbe esser personalmente caro ad ognuno di noi:


Chi o Cosa sarà mai costui, direbbe il ns interiore e quotidiano Don Abbondio parlando del proprio Carneade.

Quel Carneade per cui la saggezza e la giustizia, propriamente, non viaggiano (spesso!) all'unisono e.o non tentano affatto, altrettanto, d'esser sempre d'accordo.

Diversamente, sarebbe più opportuno riflettere sul perché tale e tali "termini" siano ai più sconosciuti!
Ignorati quanto regolarmente calpestati, nel loro vigore essenziale, dal ns "prossimo". Sia nelle dirette quanto immediate implicazioni fattuali (delle proprie come delle altrui azioni) che nelle perverse dinamiche interrelazionali ove vige sempre, comunque ed inesorabilmente la regola del più forte.

Quale amor proprio, quale onore, quale rispetto reciproco e soprattutto quale rispetto della dignità della persona in un ambiente in cui vien favorito, agevolato, assecondato, protetto e sostenuto solo il sopruso nei confronti del ns più "attiguo" e "contiguo" interlocutore?

Sovente si ragiona in termini di colpevolezza, ossia assecondando il giudizio del più forte in relazione ai ns comportamenti ed alle ns eventuali reazioni ai soprusi quotidiani. Ciò porta, inevitabilmente, ad un atteggiamento ossequioso e remissivo nei confronti del potere riconosciuto ed indebitamente precostituito.

Un potere rafforzato abusivamente, arbitrariamente, delittuosamente, deviatamente ed illecitamente... in forza della necessità e della sopravvivenza del singolo anonimo e della di lui famiglia, in favore del "nobile" di turno nella più volgare rappresentazione medioevale dello ius primae noctis.

Due facce della stessa anima, nella moderna società, improntata sul "debito" e sull' "interesse" altrui.

A tal proposito mi pregio pertanto introdurre il seguente scritto che attiene correttamente, giuridicamente e sostanzialmente allo Jus Cogens proprio del diritto internazionale in relazione all'attuale e cieco calpestamento dei valori costituzionali italiani e dei popoli europei in genere.

Quei valori per cui anonimi eroi si son battuti nel tempo donando, in estremo, la propria stessa vita in nome di un principio: quello supremo della dignità umana!

Non è mai troppo tardi per riflettere.
Mai sarà troppo tardi per reagire ed intraprendere un nuovo cammino degno della ns persona, della ns vita, della ns comunità, della Storia Umana!

Un saluto,
Elmoamf

Dal Blog Orizzonte48:


ESSI VIVONO (THEY LIVE)




1. Il film "Essi vivono" ("They Live") , di John Carpenter, è, prima e più di "Matrix", la rappresentazione anticipatrice di una distopia in cui l'umanità è asservita, mediante una forma "totale" di condizionamento ancor più insidiosa della antica condizione della "schiavitù", a un potere "alieno", eppure non "percepito". Non riconoscibile immediatamente come tale.
Nella storia "They" possono essere identificati e distinti dai normali esseri umani solo attraverso degli speciali occhiali, casualmente ritrovati dal protagonista.
Questo ci suggerisce l'idea simbolica della "mimesi": essa non implica la piena "assimilabilità" del mimetizzante, che resta radicalmente diverso da ciò che imita e di cui simula l'apparenza, ma gli consente, proprio attraverso il "mascheramento omologo", di potenziare e rendere più efficienti le sue logiche predatorie
Si tratta cioè di una mimesi meramente comunicativa, come nel caso dei "diritti cosmetici", e quindi di una "falsificazione di sè nelle altrui forme".
Da qui l'importanza "evolutiva" di questa "mimesi", in termini di strategia e in quanto rapportabile alla "funzione" svolta, a suo tempo, dal nazismo: cioè dall'ultima esperienza predatoria di massa apertamente dichiarata, e come tale teorizzata in termini "metafisici". Il nazismo si avvalse di una simbologia, conclamata, (cioè veicolante la massima espressione della "idea"),  di segno opposto a quella della "mimesi", a sua volta, viceversa, tutta calibrata sulla inavvertibilità dei fini e degli strumenti che utilizza programmaticamente il "predatore".
Ad es:
- i "diritti cosmetici" falsificano e svuotano i diritti fondamentali
- le organizzazioni che tendono alla sovranità finanziaria imperialista dissimulano i loro scopi reali, falsificandosi dentro "l'altro da sè" delle organizzazioni internazionali nate per reazione al nazismo e per garantire pace e benessere dei popoli; 
i discorsi sulle costituzioni  democratiche del lavoro , oggi, e fatti "in un certo modo", mimetizzano quelli sull'Europa che svuota le prime; 
l'istituzione di "alte Corti", applicative di "nuove" creazioni normative "erosive" della certezza del diritto e della giustizia sociale,  falsifica, per mimesi formale, le istanze giurisdizionali internazionali tese a garantire i diritti fondamentali
e così via...
Vi ricorda qualcosa di attuale della realtà europea?

2. Dunque: Carlo P. in uno dei suoi, solitamente arguti, commenti, ci segnala questa iniziativa anti-austerity e politiche seguite dalla trojka, che ha condotto a una argomentatissima denuncia alla Corte Penale Internazionale dell'Aja, di Merkel, Van Rompuy, Schauble, Barroso e Lagarde...

Oltre che di tutti coloro che, comunque, hanno assunto la responsabilità giuridico-negoziale di introdurre una serie di norme europee che prendono le mosse dallo stesso trattato di Lisbona e finiscono alle ultime modifiche del TFUE e dei regolamenti del c.d. "fiscal compact". 
Ciò in quanto implicano che soggetti privati, rappresentanti dei creditori privati bancari degli Stati, non solo esproprino questi ultimi di ogni potere di politica economica e fiscale, ma lo facciano in assoluta impunità e irresponsabilità giuridica per lesofferenze inflitte alle società umane colpite, in spregio dello jus cogens sui diritti umani inalienabili; impunità ancor più ingiustificata di quella, già contraria allo jus cogens, di cui godono i funzionari del FMI.
Questo è il sito di commento indicatoci da Carlo P., dal quale traiamo un passaggio del loro "taglio" illustrativo della questione:
[la denuncia] si è avvalsa delle testimonianze di cittadini Greci e dei giornalisti Georgios TrangasPanagiotis Tzenos, Politici Antonio Prekase del Politico Greco Dimitrios Konstantaras (Nea Democratica) che per diversi mesi hanno girato la Grecia sotto e sopra, hanno presentato denuncia contro le 5 persone sopra citate, anche il Tribunale Costituzionale Tedesco è sotto mira dato che già in due precedenti denunce (12-09-2012 / 26-09-2012) fatte dalla coppia Hassel / Reusinge dal signor Gauweiler le aveva rigettate aprendo un processo lampo senza darne le motivazioni, con questa nuova denuncia basata sul “jus cogens” alti diritti, anche i più scaltri Giuristi sanno cosa vuol dire e le chance di un rigetto sono NULLE, per questo il tribunale Costituzionale Tedesco ha deciso di riaprire i due casi chiusi in fretta e furia per non finire sotto processo come complice di Crimini contro l’Umanità, il Professore di Diritti Umani e conosciutissimo in tutto il Globo (Peter Michel Huber) ha assicurato alla coppia denunziante il totale appoggio di tutte le Organizzazioni Mondiali compreso il suo, logistica e mantenimento per tutto il periodo della disputa.

3. Questo, poi, per chi fosse interessato alla comprensione dei termini giuridici e economico-fattuali della questione, è il link con la traduzione in inglese.
Da essa vi riporto "l'indice" dei paragrafi in cui sono suddivise la ragguardevoli argomentazioni a supporto della denuncia stessa  e che in sè fornisce un eloquente "volo radente" sulle....rovine d'Europa di questa "terza volta in un secolo" che è dilagata la distruzione "imperialista" perpetrata da un'oligarchia autoproclamatasi egemone (con enormi complicità diffuse nei paesi "colpiti"):
I. the connection between the Roman Statute and the universal human rights
II. On the definition of a crime against humanity
III. The systematical attack on the health at Greece
III.1 how the conditions against Greece systematically destroy the Greek health system
III.2 the humanitarian catastrophe in the Greek health system
III.3 human rights expert criticizes Greek austerity measures
III.4 the attack on the nutrition at Greece
III.5 drastical cuts at Portugal and Spain and hunger at Spain
III.6 further destruction of the health sector at Romania
IV. proof of the systematical nature of the attack by means of the „little treaty change“ (art.
136 par. 3 TFEU)
IV.1 safeguarding the financial sector as the real cause of the excessive strictness
IV.2 the obligation to the "strictness“ as the system of inhumanity
IV.3 the Budgetary Surveillance and the instrumentalization of EU funds
IV.4 political power partly in the hands of the private creditors via the state insolvency
procedure of the ESM
IV.5 how art. 136 par. 3 TFEU threatens to oust the universal law
IV.6 how art. 136 par. 3 TFEU would lay the axe on the EU itself
V. examples for the strictness of the "practice“ of the IMF, reaching on to art. 7 par. 1 lit. k
Roman Statute
V.1 prognosticable conditions against the food supply
V.2 IMF conditions one of the main reasons for the rise of tuberculosis und further
diseases
V.3 proof of the inhumanity of the „practice“ of the IMF at the example of the UNICEF study"adjustment with a Human Face“
V.4"Vienna initiative“ older than anticipated and systematical abuse of power of the IMF at
the favour of specific big banks
V.5 strictness of the "practice“ of the IMF at the service of big banks
VI. further considerations regarding the subjective part
VI.1 possible tracks according along the history of the creating of art. 136 par. 3 TFEU
VI.2 responsibility for the systematical extent of the strictness
VI.3 concrete procedure of the creation of the conditions to Greece
VI.4 CDS bets as a further possible motive
VI.5 direct influence by bank lobbyists on Prime Ministers and financial ministers
VI.6 the particular influence of Goldman Sachs
VI.7 the role of the Bilderberg network

4. L'intera denunzia meriterebbe una traduzione completa in italiano, data l'utilità informativa e delle nozioni giuridiche che vengono spiegate e sostenute con ampia offerta di prova "in fatto".

Questa "attendibilità" giuridico-fattuale pare attribuibile pure ai parr. VI.6 e VI.7, riguardanti il ruolo di G&S e del gruppo Bilderberg.
In proposito, siccome sono i tipici argomenti che vengono, spesso sbrigativamente, liquidati come "complottismo" rammento quanto in precedenza qui scritto sull'uso di tale "etichetta":
"IL TERMINE COMPLOTTISMO AFFIBBIATO A CHI RICERCA A FONDO E COMPIE OPERAZIONI DI CONNESSIONE INTUITIVA E DEDUTTIVA TRA FATTI CERTI NON MI PIACE: SEMBRA UNA QUASI-CENSURA ALLA LIBERTA' E ALLA CAPACITA' DI OGNUNO DI NOI DI COMPRENDERE E DI ARRICCHIRE LA VITA DEMOCRATICA COL NOSTRO CONTRIBUTO DI PENSIERO AUTONOMO E CRITICAMENTE INFORMATO.
Insomma una forma strisciante di PATERNALISMO...All'arme!: però, questa volta per noi
..."

Ora se tutti coloro che sono così "bravi" da capire e spiegare realtà complesse fossero attestati su questa visione censoria e paternalista, idee e iniziative coraggiose come questa "denunzia" non vedrebbero mai la luce: la "mimesi predatoria" potrebbe continuare ad agire indisturbata, potendo contare sulla confutazione di qualsiasi argomentazione logico-scientifica da parte del sistema mediatico da lei rigidamente controllato.

5. Per avere dei significativi esempi del genere di fatti e argomentazioni, giuridico-economiche, utilizzate nella denunzia, sono qui tradotti dei brani (tratti dalle pagg.15 e seguenti):

"Come comprova la normativa tedesca (numero di file 17/9049), emanata in Germania come una delle leggi di accompagnamento all’introduzione dell’ESM, queste clausole di azione collettiva (Stato-membro, Commissione, rappresentanti ESM) sono dettate per proibire ai paesi dell’eurozona qualsiasi procedura di default gestita dagli Stati stessi, per costringerli invece nella procedura di insolvenza degli Stati propria dell’ESM, dove sono loro imposte condizioni politiche non soltanto da parte della Trojka, ma anche da parte dei creditori privati, laddove i maggiori creditori privati degli Stati (le grandi banche), avrebbero alte quote di voti in ragione del livello delle loro pretese finanziarie.

Le corti costituzionali reagiscono (al problema delle interferenze tra fonti internazionali, e in specie europee, e diritto costituzionale interno ndr.) differentemente con riguardo al “rango” (livello della fonte) delle pretese avanzate dalla “Legge” UE. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale polacca, la costituzione polacca è, in quel paese, la fonte di grado più alto e così prevale anche su quella europea…

La Corte costituzionale tedesca, a partire dalla pronunzia sul Trattato di Lisbona del 30 giugno 2009, ritiene la “identità costituzionale” tedesca (specialmente i diritti fondamentali e i principi base di organizzazione, ma anche gli obiettivi di “pace” propri dello Stato)…e la stessa “integrazione europea” costituzionalmente sancita, come superiori ad ogni fonte europea,….riconoscendo però alla “norma primaria europea” (trattati ndr.) un rango superiore al resto delle norme costituzionali (e primarie) tedesche- eccettuate le politiche estera e di sicurezza UE, che hanno il rango di semplice diritto internazionale (cioè non “ultraprimario” e “para-costituzionale” come il resto dei trattati UE, ndr.). 
Secondo il principio fondamentale n.3 del pronunciamento su Lisbona, l’attuazione del diritto europeo deve lasciare “sufficiente” spazio i “diritti umani universali” in quanto di rango superiore

Link:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db92332c9a56434bba  

Dopo la emanazione dell'art.136 par.3 TFUE, l'art.351, TFUE, avrà l'effetto che i paesi dell'eurozona saranno, dal punto di vista della "normativa" UE, tenuti ad allentare i propri obblighi nei confronti dei diritti umani universali e dello Statuto di Roma sulla Corte penale permanente di giustizia penale (e sui "reati" violativi dello jus cogens in esso previsti ndr.): e ciò in un modo tale che, e ciò è sicuro, essi non potranno impedire mai più nuovi meccanismi connessi all'art.136, par.3, TFUE, che implicano "austerity" (strictness) e che seguono le "pratiche" del FMI e ignorano i diritti umani. 
Ciò significherà, con ogni probabilità, che i paesi (coinvolti nell'ESM, ndr.) saranno obbligati a porre una riserva (condizione delimitatrice del contenuto ndr.) ai trattati sui diritti umani universali rispettivamente ratificati, all'UDHR (Dichiarazione dei diritti universali dell'Uomo del Consiglio d'Europa del 1950, da cui la Convenzione e la Corte CEDU; ndr.) e allo Statuto di Roma, in tal modo che i diritti universali e i il diritto penale"universale" (c.d. "reati contro l'Umanità" ndr.),
non saranno più applicabili al rispettivo Stato, nella misura in cui saranno applicabili le condizioni dei meccanismi connessi all'art.136, par.3 del TFUE (ESM e relativa condizionalità, affidata a organi esterni allo Stato sovrano ndr).
6. Questo, per una migliore comprensione, il testo emendato dell'art.136, più volte citato: 
«Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà decisa sulla base di una proposta della Commissione e sarà soggetta a rigorosi criteri di condizionalità conformemente ai principi e agli obiettivi dell'Unione, quali sanciti nel trattato sull'Unione europea e nel presente trattatoI principi e le regole generali per la condizionalità dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo e per il controllo della stessa sono stabiliti in un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria.»
E questo il testo dell'art.351 TFUE:   "Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri."
Come si vede il diritto europeo (dei Trattati; ma la Corte europea, sopra citata, non mostra di fare troppe distinzioni tra fonti comunque UE), muove dall'idea del superiorem non recognoscens: il che reca in sè i germi di una governance che dia adìto a un intrinseco imperialismo, universalista e impermeabile erga omnes, dello stesso tipo di quello che, dopo la seconda guerra mondiale, aveva portato, all'interno delle Nazioni unite, alla creazione del nucleo indeclinabile e inviolabile dello "jus cogens". 
E in base agli artt. 53 e 64 della Convenzione di Vienna, tutto ciò che contrasta lo jus cogens è NULLO.

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